Con ricorso depositato il 22.05.12, la Coelna S.p.A., in persona dell'amministratore e socio unico, Alfonso Petrillo, qui di seguito Coelna, ha formulato al Tribunale di Napoli proposta di concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni pro soluto chiedendo l'ammissione alla procedura, ai sensi degli artt. 160 e ss. l.fall. del testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. 83/12 (cd. decreto sviluppo). Come risulta dal ricorso e dalla relazione del professionista sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, aggiornata alla data del 10.5.12, redatta ai sensi dell'art. 161 l.f. ed attestata dal dr. Ermanno Felace la Coelna SpA, già raggiunta da istanza di fallimento presentata presso questo Tribunale dalla Schneider Electric SpA (r.g. 146/12), si trova(va) in stato di grave crisi finanziaria e sostanziale illiquidità: veniva infatti esposto un indebitamento complessivo, al 10.5.2012, di € 18.860.219,16, poi adeguato in complessivi € 19.277.912,88 (tot. Passivo a concordato) di cui € 2.121.756,56 in privilegio ed € 16.738.462,60 in chirografo e un attivo realizzabile valutato – come risulta anche dalla relazione di attestazione di veridicità dei dati contabili e di fattibilità del piano – in complessivi € 9.826.709,52 (a fronte di un attivo contabile pari a € 15.936.816,28 e, quindi, al netto delle rettifiche). A tale importo doveva aggiungersi il presumibile ricavato della cessione del ramo di azienda, ipotizzata in ricorso sulla base di proposta di acquisto (per € 120.000,00) formulata dalla Alfonso Petrillo SpA. A quest'ultima società era stato infatti concesso in data 21.05.12, giorno antecedente il deposito del ricorso, il fitto di azienda della Coelna al solo fine, descritto in ricorso a pag. 6 di conservare gli assets produttivi esistenti, di preservare l'avviamento e di salvaguardare la posizione dipendenti, e, soprattutto, di evitare il fermo dei cantieri in essere e le conseguenti pretese risarcitorie dei committenti (v. contratto di affitto di azienda con opzione di acquisto del 21 maggio 2012) con contestuale obbligo a rendersi cessionaria dell'azienda medesima.
Pertanto la proposta di soddisfacimento prevedeva la cessione pro soluto dei crediti e delle rimanenze senz'altro realizzabili, comprensive delle attrezzature, dei macchinari, delle merci e di quanto (si riteneva) necessario alla continuazione dell'attività, a fronte dell'indebitamento rilevato alla data del 10 maggio 2012, con previsione di pagamento integrale per i privilegiati ed in misura presumibilmente pari al 40% per i chirografi, il pagamento integrale delle spese di procedura, il tutto secondo una cadenza temporale cronologicamente ancorata all'incasso dei crediti indicati poiché entrambi i dati vengono qualificati in ricorso come approssimativi essendo direttamente dipendenti dai tempi e dalla quantità dei crediti oggetto di cessione.
Veniva altresì precisato (cfr. In ricorso a pag. 11) che il piano di soddisfacimento dei creditori concorsuali si articolava essenzialmente nella possibilità di pagamento dei debiti, come indicati e descritti, mediante cessione di tutte le attività che “esulano dal perimetro del ramo di azienda oggetto di proposta di acquisto" ed attraverso il flusso che si prevedeva di conseguire dalla cessione del ramo di azienda (per un importo indicato in € 120.000). Il piano di rimborso prevedeva dunque, conclusivamente:
- il pagamento integrale dei debiti privilegiati (pari a complessivi € 2.539.450,29, importo che ricomprende anche gli interessi a scadere per un periodo di 24 mesi e le sanzioni su debiti tributari) mediante realizzo delle attività oggetto di cessione;
- il pagamento parziale, in misura presumibilmente non inferiore al 40%, di tutti gli altri creditori chirografari, mediante realizzo delle attività oggetto di cessione ai creditori;
- Il pagamento integrale delle spese di procedura e dei costi prededucibili.
- la creazione di una unica categoria di creditori privilegiati, che sarebbero stati rimborsati “in tempi presumibilmente brevi";
- la creazione di una categoria di creditori chirografari “rimborsati parzialmente ed in misura paritaria in relazione alle residue disponibilità che si prevede di poter asservire ai fini del presente piano" (v. ricorso pag. 12).
La società chiedeva inoltre che il Tribunale provvedesse alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'Art. 182 L.F. per la realizzazione di quella parte dell'attivo da realizzarsi successivamente all'omologa domanda. Il tribunale formulava alcuni rilievi alla proposta fissando nuova udienza in Camera di consiglio per il 18.7.12. La ricorrente depositava quindi ulteriore relazione integrativa del professionista attestante la situazione patrimoniale alla data del 13.6.12 e prodotte note di udienza esplicative. Il Collegio con ordinanza del 20.7.12, comunicata contestualmente alla ricorrente, dichiarava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Coelna SpA, disponeva che entro il 10.09.2012 venisse dato avviso dell'apertura della procedura e della proposta concordataria ai creditori fissando l'adunanza per il 21.11.12 innanzi al G.d. dr.ssa F. Reale nominando Commissari giudiziali il Prof. Angelo Scala, la dott.ssa Gioconda Fortuna e l'avv. Errico E. Chiusolo.
Accettato l'incarico, veniva fissato l'accesso per il 30.07.2012 presso i locali aziendali di Via F.lli Bandiera 9 in Casoria (Na) alla presenza del cancelliere dr. C. Cimarosa.
In quella sede veniva comunicato che la Coelna SpA si era trasformata in srl, (come peraltro anticipato in ricorso a seguito della riduzione del capitale per perdite) ed era stata messa in liquidazione a far data dal 21.05.2012; che il liquidatore era il dr. Aristide del Grosso e che l'unico impiegato amministrativo addetto alla sede e alla segreteria che sarebbe stato a disposizione dei commissari era il sig. Gabriele De Magistris.
Con lo stesso sono stati fissati i vari accessi presso il deposito sito alla zona ASI di Giugliano in C. ove erano situate parte (del)le attrezzature e (de)il materiale indicato in atti nonché presso il DIEL (Dipartimento di elettronica) della Facoltà di Ingegneria Federico II ove erano collocate apparecchiature elettriche di proprietà Coelna ed in facoltà d'uso all'Università. Su istanza della Coelna veniva limitato il deposito prescritto dal Tribunale da Euro 150.000 ad Euro 75.000 interpretandosi le spese di procedura in Euro 250.000 la cui anticipazione, nella misura del 30%, veniva eseguita dalla società con n. 2 bonifici sul c/c intestato alla procedura, acceso presso Banco di Napoli Ag. 39, regolarmente effettuati in data 31.07.12. Dal deposito veniva prelevato, previa autorizzazione del G.d. resa il 3.8.12 (dr. Campese in sostituzione della dott.ssa Reale) l'importo di Euro 2.500 per le sole spese necessarie alla predisposizione e l'invio di circa 500 convocazioni/comunicazioni ai creditori ed alle Amm.ni interessate.
Su richiesta dei Commissari venivano messe a disposizione parte delle scritture contabili, poi vidimate presso la Cancelleria e ritirate dal liquidatore in data 5.9.12.
Successivamente all'accesso per l'inizio delle operazioni di inventario e di stima del materiale, eseguito in Giugliano il 02.08.2012, sia il liquidatore che il dipendente sig. De Magistris hanno chiesto di fruire di un periodo di riposo (per il mese di agosto) per cui i Commissari hanno preteso, più volte, l'invio preventivo di tutti i dati e dei documenti necessari alle verifiche ed alle analisi cui erano preposti.
Tale trasmissione si è invero perfezionata solo in parte poiché alcuni documenti – peraltro di indubbia rilevanza – sono stati consegnati ai Commissari solo successivamente alla prima settimana di settembre e di altri se ne è acquisita conoscenza in via indiretta o mediante verifiche disposte in maniera autonoma e di imperio.
I Commissari si riunivano (più volte) nel mese di agosto ed esaminata la documentazione reperita, convenivano essere necessaria la nomina di uno stimatore per una valutazione più puntuale delle rimanenze (intese come materiale ed apparecchiature che la Coelna aveva inteso essere oggetto di cessione) e della strumentazione posta nel laboratorio di misurazione del DIEL della facoltà di Ingegneria, riferendo un modesto valore di tali componenti, per vetustà ed obsolescenza. In realtà in contabilità il valore era pieno mentre in sede di piano di fattibilità è stato azzerato.
Su istanza dei commissari veniva quindi nominato in data 30.08.2012 dal G.d. Dr. Del Franco in sostituzione del G.D. Dr.ssa Reale, come stimatore l'ing. F. Peduto il quale si recava immediatamente presso il DIEL della Facoltà di Ingegneria-Federico II in via Claudio 21 ed in Giugliano in Campania (Na) per la verifica e la stima delle attrezzature e dei materiali. Le operazioni di stima del laboratorio di misurazione si concludevano il 21.09.12, data in cui il Dipartimento consegnava anche ai Commissari copia della convenzione intercorsa con la Coelna per l'utilizzo delle apparecchiature in corrispondenza ad un progetto di ricerca ormai esauritosi. Nel precisare che le apparecchiature, stimate in un valore approssimativo di Euro 20.000, sono di proprietà dell'Azienda si rinvia per quanto attiene alle risultanze valutabili all'attualità alla perizia di stima Ing. Peduto depositata in cancelleria il 2.10.12 (e qui in allegato).
La verifica dei materiali lasciati in deposito si è rivelata difficoltosa e laboriosa per cui se ne è fatta una verifica sommaria non essendo peraltro necessaria una quantificazione estremamente analitica né dovendosi provvedere all'apprensione/ acquisizione. In tale ottica può apparire congruo quanto indicato dall'Azienda (Euro 30.000) a fronte del valore stimato dall'esperto (poco più di Euro 35.000 per i beni in Giugliano).
Quanto affermato per i cantieri ed i lavori in corso impone la seguente, ulteriore, precisazione: se per i materiali può senz'altro rinviarsi a quanto indicato dall'Azienda (e verificato sommariamente) dall'ing. Peduto, per quanto attiene alla verifica dei crediti per i lavori terminati o in corso è stata eseguita una ricognizione ed una riclassificazione sulla scorta delle informazioni raccolte e secondo dati e nozioni di comune esperienza, essendo l'ammontare dei crediti (ceduti) funzionali al soddisfacimento del creditori e la provvista (astrattamente) incassabile direttamente collegata alla percentuale di soddisfo.
Si evidenzia, infine, che non si hanno evidenze, né documentali né contabili, del contratto di locazione d'azienda intercorso tra Coelna e la Alfonso Petrillo SpA, né della voltura delle certificazioni SOA indispensabili per la prosecuzione dell'attività aziendale di fatto completamente ferma. Sulle evidenze documentali raccolte in relazione ai contratti ceduti ed ai lavori eseguiti e/o da eseguire si riferirà più innanzi, coevamente alle verifiche contabili e documentali eseguite ed alla relativa classificazione analitica e quantitativa dei rapporti in essere.