Considerata la complessità dell’approfondimento necessario al riguardo, al fine di non ingolfare la presente memoria (finalizzata essenzialmente ad evidenziare gli elementi di maggiore rilievo ai fini del giudizio di convenienza riservato ai creditori), si è ritenuto di affrontare la questione in una separata Relazione del Liquidatore, che si allega sub 1), ove sono illustrate in maniera analitica le ragioni per le quali non appare condivisibile il dubbio evidenziato dai Commissari in ordine ad una ipotetica “sopravvalutazione” di talune poste dell’attivo in sede di atto di scissione.
Per ogni approfondimento sul tema, si rinvia, dunque, alla allegata Relazione del Liquidatore.