- MATERIE PRIME: trattasi di materiali ed apparecchiature presenti presso depositi, container, in Giugliano in Campania valutati dal CTU Ing. Peduto in euro 35.014,88.
- LABORATORIO presente presso DIEL Napoli valutato dall'Ing. Peduto in euro 20.000,00 (vedasi all. 7);
- LAVORI IN CORSO: trattasi di rimanenze di lavori per commesse in corso non ancora fatturate poiché non liquidate.
In particolare la società riporta (in sede di piano di fattibilità) i seguenti valori:
COMMESSE |
Valore contabile |
Valore Stimato |
Italferr Spa produzione realizzata ex 2° verbale d'intesa |
132.451,71 |
132.451,71 |
Italferr Spa produzione realizzata - SAL n. 13 |
130.000,00 |
130.000,00 |
Italferr Spa Riserve magg.oneri esecutivi per prest.extracont. |
150.000,00 |
|
Università Cattolica Gemelli –SAL 11-da fare |
86.164,20 |
86.164,20 |
Università Cattolica Gemelli – Varianti e perizie riconosciute |
97.113,92 |
97.113,92 |
AOU FEDERICO II – Perizia di variante lavori eseguiti |
1.273.000,00 |
1.273.000,00 |
AOU FEDERICO II – 50% Riserve iscritte di €7.000.000 |
3.422.622,60 |
4.000.000,00 |
Autostrade per l'Italia – 90% Riserve iscritte di € 2.591.422 |
2.333.764,46 |
750.000,00 |
Policlinico Umberto I – Riserve mancata produzione |
320.654,95 |
80.000,00 |
AOU FEDERICO II – Partite provvisorie |
-454.295,34 |
- |
Autostrade per l'Italia – Partite provvisorie |
-1.512.194,85 |
- |
Totali |
5.829.281,65 |
6.698.729,83 |
Si procede pertanto a disamina analitica delle singole voci:
I) COMMESSE ITALFERR SPA
La società Coelna SpA stipulava con la società Italferr SpA contratto Applicativo n. 100023041 (Accordo Quadro n. 200000711 del 6.10.2010).
Tale contratto prevedeva l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (opere civili e impianti) necessari per la sistemazione e l'adeguamento dei locali dell'immobile sito in Roma alla via Galati n. 71, nonché, della conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e delle componenti edilizie dell'edificio dell'Italferr SpA, per un importo, con contabilità a misura e sconto del 59,23% sul Tariffario DEI anno 2009/2010, esplicato in data 15.11.2010 con il Contratto Applicativo n. 100023041, pari a € 3.674.458,32 inclusa la sicurezza.
Il data 18.11.2010, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori che prevedeva l'inizio dei lavori per il 22.11.2010 e il completamento entro 300 giorni naturali e consecutivi con termine 15.09.2011.
In data 9.03.2011, a causa delle mutate esigenze da parte della società Committente e al fine di riequilibrare l'importo contrattuale determinato, si stipulava il primo Atto integrativo e Modificativo, che prevedeva un premio di incentivazione per l'anticipazione delle date di disponibilità dei piani su cui intervenire per consentire l'esecuzione delle lavorazioni affidate a imprese terze.
Successivamente, la società committente, allo scopo di migliorare e di far fronte alle nuove esigenze verificatesi in corso d'opera, manifestava l'esigenza di commissionare nuovi lavori extra contrattuali ad integrazione di quelle già avviate dall'affidatario e di cui a n. 23 ordini di servizio, modificando di conseguenza l'importo delle opere da eseguire ma senza alcuna integrazione e/o modificazione dei termini di ultimazione.
In data 29.07.2011, veniva sottoscritto il verbale di intesa n. 1 per formalizzare le opere in variante già disposte con l'Ods di cui sopra per un importo totale netto di € 634.648,41, senza modificare i tempi contrattuali (300 giorni naturali e continuati decorrenti dalla data del 22.11.2011).
In data 8.08.2011, il Committente procedeva alla consegna definitiva delle aree ed al contempo manifestava la necessità di una presa in consegna anticipata rispetto alla data contrattuale dei piani. Peraltro, è da rilevare come in data 28.06.2012 la società Italferr ha comunicato alla Coelna Spa l'emanazione di una delibera con la quale si è disposta l'esecuzione in danno della società stessa ai sensi degli artt. 58 e 59 delle condizioni generali del contratto di appalto. In particolare, la committente lamentando una serie di inadempimenti da parte dalla Coelna, ovvero non corretta esecuzione dei lavori deliberava di attivare le procedure di risoluzione del contratto per la non conformità dei lavori con quelli oggetto dell'accordo quadro; di disporre l'escussione di una cauzione di € 2.275.000,00 per il risarcimento dei danni per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e per la maggior spesa da sostenersi per il completamento dei lavori; di riservarsi ogni successiva azione giudiziaria per la quantificazione e la richiesta di tutti i danni causati dall'affidatario.
Una tale iniziativa, della quale codesto collegio dei Commissari non è in grado di apprezzare la fondatezza, alla luce della documentazione in nostro possesso, rappresenta in ogni caso una circostanza che può influire in maniera rilevante sulla fattibilità del piano concordatario e sui tempi di soddisfazione dei creditori. Infatti, per un verso appare poco probabile che le somme delle quali la Coelna si rivendica titolare (pari si ricordi a circa € 262.000,00 per lavori effettuati e a circa € 150.000,00 di riserve) vengano pagati senza contestazioni dalla società Italferr, la quale presumibilmente eccepirà in compensazione il suo controcredito, nascente dall'asserito inadempimento della Coelna; per altro verso, espone la società Coelna al rischio di ulteriori e non prevedibili passività, collegate all'eventuale accertamento di un danno da essa provocato al committente per effetto delle condotte dalle quali maturerebbe l'eventuale risoluzione del contratto.
In ogni caso, i tempi di accertamento e conseguente esecuzione del credito della Coelna appaiono difficilmente diagnosticabili, ben potendosi immaginare l'insorgere di un contenzioso sul punto tra le parti, dal quale peraltro deriverebbe ulteriori costi per l'azienda, connessi per esempio alle spese legali e a quelle d'instaurazione e di definizione di un'eventuale giudizio arbitrale.
Non pare, dunque, azzardata una valutazione in termini di mera eventualità del credito dichiarato dalla Coelna e, dunque, di un potenziale attivo da distribuire nella percentuale indicata ai creditori del concordato.
II) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
La società Coelna Spa stipulava con la società Autostrade per l'Italia S.p.A contratto di appalto n. rep. 20225 del 22.01.2009. Con tale contratto, la società Autostrade affidava i lavori per l'adeguamento impianti d'illuminazione, ventilazione e sicurezza delle gallerie A7 Gabbia sx, Boccardo sx, Giovi sex e delle gallerie A26 Mottarone dx e sx, Mottavinea 1 e 2 dx, per un importo complessivo di € 9.442.274,26 al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza pari a € 188.345,19.
I lavori venivano consegnati con verbale di consegna del 20.10.2008, con riserva di legge, con termine di ultimazione fissato a 450 giorni. Nel corso dei lavori venivano apportate delle varianti n. 1, con la quale l'originario importo contrattuale è stato aumentato a € 10.064.926,60 di cui € 199.080,04 per oneri della sicurezza e, di conseguenza, il termine per l'ultimazione dell'opera veniva fissato a 480gg.
Nel corso dei lavori venivano disposte dalla DL/RUP n. 9 sospensioni parziali e n. 9 riprese parziali per effetto delle quali alla società esecutrice veniva accordato un ulteriore termine di 32 gg.
In data 14.07.2009, in occasione della sottoscrizione del Sal n. 3 la società esecutrice dei lavori iscriveva in contabilità n. 3 riserve, di cui la n. 3 risulta definita a mezzo dell'adozione della Perizia di Variante n.1 e del relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. Successivamente, in data 16.09.2010 alla sottoscrizione del Sal n. 8 la società esecutrice scriveva in contabilità altre due riserve e, infine, in data 1.04.2011 alla sottoscrizione del Sal n. 10 iscriveva riserva n. 6 e aggiornava la n.1.
Allo stato, la società committente Autostrade Spa non ha attivato alcun procedimento finalizzato alla definizione amministrativa delle riserve iscritte in contabilità.
L'importo totale delle riserve iscritte nella contabilità da parte della società esecutrice dei lavori è pari a € 2.591.422,46.
Nella proposta concordataria l'azienda stima il credito eventualmente esigibile nei confronti della Società Autostrade in € 750.00,00 , pari circa al 30% delle riserve iscritte in contabilità, evidentemente valorizzando la possibilità di un accordo bonario con la Società Autostrade, , ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 1963/2006. Rileva il collegio dei Commissari come tali cifre non appaiano allo stato verificabili, nel senso che non risulta possibile, sulla base della documentazione in nostro possesso (ed in attesa di una risposta della Società Autostrade, alla quale ci si è rivolti per attivare un contraddittorio sul punto) valutare se ed in che misura l'appostazione di tali riserve appaia giustificata.
In ogni caso, si ravvisa nuovamente come la soddisfazione del fabbisogno concordatario rischi di essere lunga e de eventuale, in quanto connessa alle vicende di un eventuale contenzioso (ove non si raggiunga un accordo tra le parti) i cui tempi ed esiti non appaiono allo stato identificabili.
III) UNIVERSITÀ CATTOLICA GEMELLI
In relazione a tale credito si segnala come le somme indicate dalla Coelna spa appaiano, allo stato corrispondenti alla effettiva configurazione dei rapporti tra le parti, riferendosi a Sal e a varianti e perizie riconosciute come dovute dalla società debitrice. Ferma restando peraltro la difficoltà di ottenere in via giudiziale o stragiudiziale il pagamento di quanto dovuto da una azienda pubblica, la somma di € 183.278,12 appare giustificata.
IV) COMMESSE UNIVERSITA' Federico II – Azienda Ospedaliera
Contratto di appalto del 13.4.2005
Giudizio Tribunale di Napoli X sez. (r.g. 6718/12 – prossima udienza 14.1.13)
Trattasi di contratto di appalto per cui è in corso un contenzioso avviato dalla Impresa successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione contrattuale da parte dell'Azienda Ospedaliera (del 19.12.11). In origine l'appalto per i lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici degli Edifici 1,2,3,5,6,10,12,13,14,15,16,24 e dell'anello MT era stato aggiudicato dall'ATI Coelna Impianti SpA (Impresa capogruppo e mandataria) e la Soc. Emilio Alfano SpA per un importo complessivo a corpo, di Euro 11.473.401,54 al netto di un ribasso d'asta del 39,21%, di cui Euro 539.586,21 per oneri di sicurezza. La consegna dei lavori avveniva in data 12.5.05 e la ultimazione era prevista per il 12.3.10. Nelle more la soc. mandante recedeva dal contratto previa autorizzazione della stazione appaltante per cui la prosecuzione dei lavori era affidata alla sola Coelna Impianti. La azione è stata poi introdotta dalla Coelna SpA. Alla data contrattualmente fissata per la consegna dei lavori risultavano eseguite opere per Euro 8.720.431,40, importo corrisposto dall'Azienda Ospedaliera mentre risultavano ancora da eseguire lavori per Euro 2.752.970,14 oltre ulteriori opere oggetto di variante, in corso di approvazione (la cd. perizia di variante), poi in contestazione anche in ragione dei ritardi verificatisi nella consegna degli edifici sui quali Coelna doveva intervenire, in tutto il corso della lavorazione. Successivamente allo schema di approvazione dei cc.dd. "nuovi prezzi" ed alla sottoscrizizone del verbale di sottomissione, proprio in ragione della esecuzione delle opere oggetto di variante (poi approvate con DGR n. 100 del 1.6.11) insorgeva un forte contrasto tra la Stazione appaltante e la Coelna (in particolare con la DL) che sostanzialmente non intendeva proseguire i lavori senza aver riprogrammato ed opportunamente cadenzato temporalmente le rispettive fasi di esecuzione.
Peraltro secondo la Amm.ne la approvazione della perizia di variante non incideva sostanzialmente sulla complessiva economia contrattuale essendo contenute le opere in una frazione inferiore al 20% ed al cd. quinto d'obbligo. Tanto causava un dissidio, generato anche dai ritardi – peraltro mai formalizzati – nella consegna dei singoli lotti oggetto di esecuzione, culminato con la emissione di rispettive diffide ed ordini di servizio rimasti sostanzialmente inevasi.
Venuto meno il rapporto di collaborazione ed in conseguenza di una sostanziale fase di stallo, che si aggiungeva alla stasi produttiva generatasi per i ritardi sopra menzionati la Azienda Ospedaliera dapprima diffidava e poi comunicava con nota 19.12.11 l'avvio della risoluzione del rapporto; contestualmente la Impresa preannunciava con nota 9.1.12 e poi avviava azione legale per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Deve darsi atto che nel giudizio avviato con citazione 2.3.12 pendente innanzi al Tribunale di Napoli e tuttora in attesa dell'ammissione dei mezzi istruttori (prossima udienza 14.1.13) risultano introdotte svariate poste risarcitorie mentre l'AUO dà conto di una "preventiva rescissione" del contratto e di un sostanziale inadempimento dell'Impresa. In particolare sono stati richiesti, a fonte di lavori contrattualmente ancora da eseguire per Euro 2.752.000,00, Euro 5.847.000,00 per maggiori oneri e costi – Euro 4.300.000,00 circa come recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara ed Euro 275.297,00 quale mancato utile (10% dei lavori a svolgersi): la principale voce reclamata risiede essenzialmente nei danni per i ritardi e la dilatazione dei tempi di esecuzione, derivanti anche dalla incertezza delle singole fasi lavorative e dalla consegna frazionata e frammentaria dei singoli lotti in cui era stata scomposta la lavorazione.
A ciò si unisce una generale doglianza per i ritardi sia nella tempestiva adozione degli atti necessari alla ultimazione dei lavori, anche successivamente al termine contrattualmente stabilito, che nei pagamenti.
Una analoga contestazione investe anche la approvazione della cd. perizia di variante, che prevedeva la esecuzione di lavori per Euro 2.300.000 circa di cui non risulta eseguita nemmeno la consegna.
La ampiezza della domanda risarcitoria, attinente al cd. andamento anomalo dell'appalto ed a tutti i ritardi ed i maggiori oneri dallo stesso derivanti, la complessità della materia trattata e la gravità dei rispettivi, contrapposti, inadempimenti comporteranno, in sede giudiziaria, il probabile affidamento ad una CTU per la determinazione e valutazione di quanto eventualmente dovuto. La fase iniziale della controversia non consente, quindi, allo stato, una agevole predeterminazione dell'importo che potrebbe essere accordato all'Impresa, in caso esito favorevole del giudizio. A ciò deve aggiungersi la ferma contestazione della stazione appaltante che oltre a respingere tutte le pretese (evocando anche in via preliminare il parziale difetto di legittimazione attiva della Coelna essendo la stessa originariamente costituita in ATI) ha eccepito l'intervenuta risoluzione del contratto e la mancata formalizzazione delle riserve per i ritardi ed i maggiori oneri e costi. Ha inoltre richiesto l'escussione della cauzione, costituita sotto forma di polizza fidejussoria per Euro 1.819.908,71 dalla Italiana Ass.ni SpA.
Dagli atti trasmessi relativi anche alla vertenza giudiziaria non vi è cenno circa lavori effettuati in esecuzione della perizia di variante, indicati nella relazione di fattibilità in Euro 1.273.000, mentre il 50% delle riserve iscritte al valore contabile di Euro 3.422.622,60 vengono elevate ad Euro 4.000.000.
Pertanto tenuto conto di quanto esaminato e verificato ed in assenza di elementi certi ed univoci si ritiene che in ossequio a canoni di elementare prudenza unito alla naturale alea del giudizio a fronte di un importo di Euro 2.752 per lavori ancora da eseguirsi il credito oggetto di presumibile realizzo possa essere globalmente quantificato in Euro 2.500.000,00 importo peraltro suscettibile di aumento o diminuzione a seconda di quanto accertato in giudizio e della soluzione in diritto che il Tribunale adotterà in sede di decisione.
Si precisa che l'importo stimato in proposta è pari ad Euro 4 mln., oltre Euro 1.273 mln per "perizia variante lavori eseguiti".