Concordato Preventivo COELNA SpA

N. 07/2012 del Tribunale di Napoli - Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Reale
Commissari Giudiziali: Prof. Avv. Angelo Scala, Avv. Errico E. Chiusolo, Dott.ssa Gioconda Fortuna

Delle disponibilità liquide attuali e della utilizzazione di parte delle stesse ai fini del pagamento di costi prededucibili ovvero di creditori privilegiati inseriti nel piano

I Commissari hanno evidenziato che vi sarebbero stati prelievi di disponibilità liquide che avrebbero comportato il depauperamento della provvista già vincolata al soddisfacimento dei creditori e del fabbisogno concordatario.
Stante la delicatezza della questione, la deducente ha effettuato una analitica ricostruzione delle disponibilità liquide al 10.5.2012 e successivi incrementi, dei pagamenti effettuati, e delle attuali disponibilità liquide; ricostruzione compendiata nel Prospetto che si allega sub 2. Dall’esame di tale Prospetto si evince che:

  • Le disponibilità liquide attuali ammontano a complessivi Euro 181.961,92, di cui Euro 106.961,92 sui conti correnti bancari Coelna ed Euro 75.000,00 sul conto corrente intestato alla procedura e aperto dai Commissari Giudiziali;
  • I prelievi effettuati riguardano, per la maggior parte di essi, somme utilizzate per fare fronte al deposito ex art. 163, n. 4 l. fall., al pagamento di costi prededucibili inseriti nel piano ed al pagamento di taluni debiti privilegiati inseriti nel piano (dipendenti, professionisti che curano il contenzioso e debiti fiscali); trattandosi di prelievi effettuati in funzione del concordato che hanno ridotto i debiti prededucibili o privilegiati ivi inseriti, gli stessi non danno luogo ad alcun depauperamento della provvista vincolata al fabbisogno concordatario (anzi, andando a soddisfare pretese prededucibili o privilegiate, danno luogo ad un corrispondente decremento del fabbisogno concordatario, di cui si deve tenere conto ai fini della analisi di fattibilità del piano, i cui dati, come si vedrà appresso avrebbero dovuto essere aggiornati corrispondentemente);
  • Solo parte dei prelievi effettuati riguardano spese di funzionamento non indicate nel piano, resesi, per la maggior parte, necessarie a causa della mancata attivazione del contratto di affitto di azienda (per mancato recupero delle Attestazioni SOA in capo alla affittuaria), trattandosi essenzialmente di costi successivi al deposito del ricorso (e, quindi, da pagare per intero) derivanti dal mancato passaggio dei dipendenti all’affittuario della azienda. Come si vedrà appresso, tali costi, non preventivabili all’epoca del deposito ricorso, incidono sulla fattibilità del piano. Soprattutto, va evidenziato che tale problematica non si porrà per il futuro in quanto, nonostante il ritardo nel recupero delle Attestazioni SOA, e quindi, nella attivazione dell’affitto di azienda, la affittuaria ha espressamente dichiarato di volersi avvalere delle prestazioni lavorative dei dipendenti ancora in carico alla Coelna con conseguente obbligo (espressamente assunto) a sopportarne i relativi costi (il tutto, come raccomandata della Affittuaria datata 1.10.2012, all. 3);
  • I soli prelievi ingiustificati riguardano i pagamenti per complessivi Euro 99.083,76 erroneamente effettuati prima del deposito del ricorso in favore di creditori chirografari; tuttavia, in seguito alla espressa richiesta effettuata dalla deducente, i creditori in oggetto hanno provveduto alla restituzione delle somme ad essi erroneamente versate (mediante assegni circolari di corrispondente importo come da documentazione che si allega sub 4), cosicchè la relativa provvista è stata integralmente ricostituita (anche di tale dato, obiettivo e documentale, si deve tenere conto ai fini della analisi di fattibilità del piano).

Alla luce di quanto illustrato e documentato, la “criticità” segnalata nella Relazione appare del tutto superata, sia sotto il profilo del “depauperamento” della provvista (in quanto, come detto, in virtù dei pagamenti effettuati, si è corrispondentemente ridotto il fabbisogno concordatario), sia sotto il profilo delle disponibilità liquide disponibili per il pagamento dei costi prededucibili, pari, non già ad Euro 15.000,00, come indicato nella relazione, bensì ad Euro 181.961,92, come documentato e agevolmente verificabile.

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