La COELNA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, dott. Gabriele De Magistris, con sede legale in Casoria (Na), alla via Fratelli Bandiera, n. 9, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 06796141213, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall’Avv. Luca Parrella
PREMESSO
- che, nei termini di legge, i Commissari Giudiziali hanno depositato la Relazione ex art. 172 l. fall. (d’ora in avanti, brevemente, la “Relazione”), ove, all’esito delle verifiche effettuate, si segnalano, al par. 6, quelle che, secondo i Commissari, sarebbero le criticità del concordato;
- che la Società istante, con la presente memoria, ritiene necessario soffermarsi sugli aspetti di maggiore rilievo desumibili dalla Relazione, evidenziando, come alla luce di dati oggettivi e verificabili, le criticità espresse dai Commissari possano ritenersi superate o, comunque, di rilievo non tale da incidere sulla ammissibilità o sulla convenienza, per i creditori, del concordato proposto; alla stregua dei rilievi che si andranno a svolgere, si procederà ad esaminare la fattibilità del piano concordatario (documentando ed illustrando come, per effetto dello stesso, ferma la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, i creditori chirografari potranno fare affidamento su percentuali di soddisfazione senz’altro superiori rispetto a quella indicata nella Relazione);
- che la società deducente ha specifico ed evidente interesse a che i rilievi che saranno svolti siano oggetto di specifica attenzione da parte degli organi della procedura e, previa verifica da parte dei Commissari, siano divulgati alla massa dei creditori, sotto forma di integrazione della relazione ex art. 172 l. fall., onde assicurare quella pienezza di informazione che unicamente può garantire l’esercizio consapevole del diritto di voto e, quindi, del giudizio sulla convenienza del concordato, che oggi il legislatore rimette in via esclusiva alla massa dei creditori.
Tanto premesso, la Società proponente, come sopra rapp.ta e difesa,
ESPONE
Quanto segue.
DISAMINA DELLE CRITICITA’ EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL.
Tra le criticità segnalate nella Relazione, meritano specifico approfondimento quella relativa alle perplessità sul debito consolidato nei confronti di ITAL LUCE (successivo paragrafo 1), quelle relative alle disponibilità liquide utilizzabili per il pagamento dei crediti prededucibili ed ai prelievi effettuati a partire dalla data (10.5.2012) della situazione patrimoniale posta a base della proposta di concordato (successivo paragrafo 2) nonché quella relativa al possibile incremento dei debiti ipotizzato dai Commissari (successivo paragrafo 3).
Quanto alle ulteriori criticità evidenziate, è possibile evidenziare brevemente che:
- la circostanza che l’attestatore del piano sia stato precedentemente, per un breve lasso temporale, sindaco della società deducente non assume, di certo, rilievo normativo (in mancanza di specifiche incompatibilità in tal senso, all’epoca della presentazione del ricorso) e non assume rilievo fattuale, atteso che i Commissari non hanno rilevato discrasie sui dati aziendali rispetto a quelli attestati dall’esperto e che le diverse conclusioni dei Commissari in ordine alla presumibile percentuale di soddisfo dei creditori chirografari derivano esclusivamente da valutazioni (ancora più prudenziali rispetto a quelle, già estremamente prudenziali, effettuate dall’esperto, sulla scorta delle relazioni del legale incaricato) in ordine all’effettivo valore di realizzo delle rimanenze e dei crediti, fermo restando il riconoscimento, da parte dei Commissari, delle voci attive in oggetto nella loro ontologica esistenza;
- le segnalate incertezze in merito all’effettiva “consistenza” delle ragioni creditorie (ma sarebbe più corretto dire in merito all’effettivo valore di realizzo dei crediti, la cui esistenza è stata comunque acclarata dai commissari) e sui tempi di realizzo erano già state evidenziate in sede di ricorso e di asseverazione, ove già le pretese azionate e azionabili in relazione alle rimanenze per lavori sono state notevolmente ridotte in via prudenziale; l’ulteriore rilevante abbattimento operato dai Commissari risponde, dichiaratamente, ad esigenze prudenziali (che pur considerando eccessive, la società deducente non intende sindacare in alcun modo, avendo messo a disposizione ogni elemento documentale al riguardo); ciò che, tuttavia, va rimarcato è che i medesimi Commissari, pur indicando valori estremamente bassi, hanno correttamente sottolineato che gli importi indicati nel piano sono suscettibili di elevate variazioni, anche in aumento (come in tutte le ipotesi in cui siano azionate rilevanti pretese in sede contenziosa). Al riguardo, dunque, più che di una “criticità” del piano, sembrerebbe corretto parlare di una incertezza sul valore di realizzo di determinate poste attive potenzialmente suscettibili di incidere sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (e, quindi, rilevanti ai soli fini del giudizio di convenienza rimesso ai creditori) che, come si vedrà appresso (cfr. il successivo paragrafo 4), oscilla tra il 21%, alla stregua delle valutazioni eccessivamente prudenziali operate dai Commissari sul valore di realizzo delle rimanenze e dei crediti, ed il 43% alla stregua delle valutazioni già altamente prudenziali dell’attestatore sul valore di realizzo delle medesime poste attive; con la doverosa precisazione che il 21% è un valore minimo, nel mentre il 43% non è un valore massimo, potendo tale percentuale essere suscettibile di ulteriori incrementi; e con la ulteriore doverosa osservazione che l’alea relativa all’effettivo valore di realizzo delle poste attive in esame assume rilievo unicamente ai fini della valutazione dio convenienza rimessa ai creditori (i quali dovranno essere messi a conoscenza del fatto che, nella peggiore delle ipotesi, saranno soddisfatti al 21%, ma che tale percentuale è suscettibile di notevoli e verosimili incrementi).
- Del debito nei confronti di Ital Luce S.P.A. (rinvio)
- Delle disponibilità liquide attuali
- Dell'ipotizzato incremento dei debiti
- Analisi di fattibilità del piano concordatario

Scarica il file completo delle osservazioni alla relazione ex art. 172 l.fall.